Come difendersi dai vicini molesti
Come ben noto, l’articolo 612 bis del Codice Penale definisce il reato di atti persecutori (il cosiddetto “stalking”) quale condotta reiterata di chi minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere sussistente lo “stalking condominiale” laddove vi sia un condomino che esasperi i vicini tanto da costringerli a modificare le proprie abitudini di vita quotidiana per evitare le invasioni nella propria sfera di intimità e serenità personale nonché familiare (Cass. Pen. n. 26878 del 30.06.2016).
Il soggetto vittima di tali condotte può innanzitutto procedere alla querela dell’autore delle molestie, essendo il reato procedibile appunto a querela della persona offesa, salvo che la vittima sia un minore o disabile, casi in cui il reato diviene procedibile d’ufficio, e la stessa va sporta entro sei mesi dal fatto che costituisce reato.
In via preventiva è possibile rivolgersi al Questore, segnalando i comportamenti molesti.
In sede di querela bisogna ricordare la possibilità di chiedere l’adozione di una misura cautelare ed in particolare si segnalano quelle previste dagli articoli 282 ter e 283 c.p.p., rispettivamente disciplinanti il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ed il divieto o obbligo di dimora.