Licenziamento solo se l’azienda non può reimpiegare il dipendente
Quando l’azienda decide di cessare determinate attività, chiudere un settore o una sede, o comunque di ridurre i costi della manodopera può sì licenziare il dipendente, ma prima deve dimostrare di non poterlo adibire a mansioni alternative compatibili con la qualifica da questi rivestita. Questo principio – meglio conosciuto come obbligo di repechage, ossia di “ripescaggio” – è stato chiarito dalla Cassazione con la recente sentenza 6 luglio – 11 ottobre 2016, n. 20436.