Obbligatorietà del consenso informato e sua violazione.
In caso trattamento sanitario svolto in assenza di consenso informato, il paziente danneggiato può sempre rivendicare la violazione del diritto all’autodeterminazione, questo è quanto statuito dalla Cassazione con la sentenza n. 11749/2018.
Gli Ermellini, hanno fatto una analisi partendo dalla definizione di consenso informato fornita dalla Corte Costituzionale; consenso informato, quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, rappresenta un vero e proprio diritto della persona, tutelato negli articoli 2, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione.
Il sanitario non può agire senza il consenso informato del paziente; consenso che quindi costituisce, “legittimazione e fondamento del trattamento”. Senza la sua preventiva acquisizione, l’intervento è sicuramente illecito, anche quando è nell’interesse del paziente. Fanno eccezione, ovviamente, i trattamenti sanitari obbligatori per legge o i casi in cui ricorra uno stato di necessità.